E’ un documento che può essere valido per l’estero (nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Eire, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria), qualora l’interessato dichiari, all’atto del rilascio, di non trovarsi in alcuna della condizioni ostative al rilascio del passaporto. Non è autocertificabile.
E’ soppresso il limite di età per il rilascio della carta di identità precedentemente fissato in 15 anni.
Validità carta identità:
- fino ai tre anni: il documento è valido 3 anni
- dai tre anni ai diciotto: il documento è valido 5 anni
- dalla maggiore età: il documento è valido 10 anni
Per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori (o di chi ne fa le veci) per la validità all’espatrio, oltre alla dichiarazione di assenza di cause ostative all’espatrio.
La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.
I minori di anni 14 dovranno viaggiare accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o persona a cui il minore è stato affidato (con provvedimento della Questura).
E’ opportuno munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (con certificato di nascita con l’indicazione della paternità e maternità).
Può essere richiesta una nuova carta d’identità a partire da 6 mesi prima della scadenza della precedente.
NOTE: in caso di smarrimento, va presentata la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.
Documentazione richiesta
Per persona celibe/nubile, coniugata senza figli o con figli maggiorenni:
- 3 foto (formato tessera) recenti
- Carta di identità scaduta o in scadenza
- 5,16€ (costo carta di identità)
- 0,26 € (diritti di segreteria)
Per persona di età inferiore ai 18 anni:
- 3 foto (formato tessera) recenti
- Carta di identità scaduta o in scadenza
- 5,16€ (costo carta di identità)
- 0,26 € (diritti di segreteria)
- Assenso dei genitori esercenti la potestà
N.B.: IN TUTTI I CASI DI PERSONE SEPARATE LEGALMENTE, DIVORZIATE, CELIBI/NUBILI (NON CONVIVENTI), CHE ABBIANO FIGLI MINORI E’ NECESSARIA O L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE O L’ATTO DI ASSENSO FIRMATO DALL’ALTRO CONIUGE. IL NULLA OSTA NON DEVE ESSERE PRODOTTO SE IL RICHIEDENTE E’ L’UNICO ESERCENTE LA POTESTA’ SUL MINORE, QUINDI, AD ESEMPIO, NEL CASO DI GENITORE VEDOVO O DI GENITORE NATURALE CHE ABBIA RICONOSCIUTO DA SOLO IL PROPRIO FIGLIO MINORE.