IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI per il 2011 (I.C.I.)
L’imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel comune di Mansue’, da chi li detenga a titolo di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.
NOVITA’:
L’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 esclude dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate dalla legge e dal regolamento comunale vigente.
Per quanto sopra a partire dall’01.01.2008 l’ICI non è più dovuta per le seguenti tipologie:
a) abitazione principale e sue pertinenze;
b) unità immobiliari concesse da persona fisica in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e loro pertinenze;
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente condizione che la stessa non risulti locata;
d) fabbricati assimilati per legge all’abitazione principale e loro pertinenze (casa posseduta dal coniuge non assegnatario, unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi assegnati dall’ATER )
ATTENZIONE: dell’esclusione non beneficiano gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di seguito riportate.
ALIQUOTA E DETRAZIONE:
L’aliquota ICI e la detrazione per abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) sono confermate rispetto all’anno di imposta 2010 e precisamente:
- aliquota per abitazione principale: 5 per mille
- detrazione per abitazione principale: 150 Euro
- aliquota ordinaria: 7 per mille
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE:
E’ soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI tranne nei seguenti casi:
- Compravendita o variazione di valore di aree fabbricabili;
- Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
- Sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- Immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione;
- Atti di donazioni;
La dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la
modificazione.
VERSAMENTI:
Il pagamento dell’I.C.I. per il 2011 deve essere effettuato :
a) L’acconto entro il 16 giugno per l’importo pari al 50% dell’imposta dovuta;
b) Tra il 1 e il 16 dicembre per il saldo riferito all’intero anno.
c) L’imposta può essere pagata per intero in unica soluzione entro il 16 giugno.
L’importo dovuto deve essere arrotondato per difetto se inferiore a 0,49 centesimi, per eccesso se superiore. Il pagamento non va effettuato se inferiore a 2 euro.
Il versamento va effettuato su apposito bollettino: direttamente al Concessionario Equitalia Nomos S.p.A. mediante versamento su c/c postale n. 88678826 intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA intestazione 2° riga MANSUE’ – TV – ICI
Informazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richieste all’Ufficio Tributi durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali al n. 0422 - 204934



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